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Il 30/06/2007 è stato firmato l'accordo per la commercializzazione in Europa Occidentale dei prodotti Alubond US, con la collaborazione del Gruppo CORUS e di AL Progetti per l'Italia. |
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È una
piccola rivoluzione
E=-92% &
"0" co2
Si tratta infatti della riduzione di fabbisogno di
energia complessiva
di un edificio ad uso abitativo dopo un insieme di interventi
che vanno dall’isolamento termico, al cambio delle
vetrate, alla realizzazione di interventi per eliminare
i ponti termici, all’installazione di impianti
di riscaldamento e raffrescamento tramite solare termico,
fotovoltaico, biomassa e geotermico, vantando inoltre
EMISSIONI ZERO DI CO2 NELL' ATMOSFERA!
“Risparmiare energia e ridurre
l’inquinamento atmosferico non sono più
una scelta, ma una vera necessità di vita”
Ma cos’è
una “casa passiva“?
Un edificio con caratteristiche di particolare utilità
che portano ad una riduzione del 92% dell’utilizzo
energetico ed il raggiungimento di
zero emissioni di C02 nell’atmosfera.
Gli interventi che hanno portato a tali risultati
hanno riguardato i seguenti aspetti:
- L’isolamento termico.
- Interventi mirati alla riduzione ed eliminazione
dei
ponti termici su tutta la muratura e adiacente le
forometrie (spallette, davanzali e cassonetti
delle tapparelle) .
- Il tetto isolato e ventilato.
- Le vetrate e serramenti ad alte prestazioni certificate.
- Il riscaldamento e raffrescamento: tramite sistemi
radianti a basse temperature a soffitto e parete e
sistema di ventilazione meccanica controllata a doppio
flusso con recuperatore di calore.
- L'approvvigionacmento energetico: solare termico,
fotovoltaico.
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Dal 1 Febbraio 2007 il Serramentista che commercializzerà
nel mercato europeo un serramento o una porta pedonale
esterna, senza il requisito di resistenza al fuoco e/o
tenuta al fumo, potrà apporre il marchio CE,
in accordo alla direttiva europea 89/106/CE.
Dal 1 Febbraio 2009 il marchio diventerà
obbligatorio. |
30/11/2006 – Nel mese di ottobre il Governo ha approvato in via preliminare due provvedimenti che introducono disposizioni finalizzate a promuovere una politica volta al risparmio energetico in edilizia. Si tratta del disegno di Legge Finanziaria 2007, che introduce importanti novità in materia di agevolazioni fiscali per gli interventi finalizzati al miglioramento della efficienza energetica degli edifici. E dello schema di decreto legislativo (06/10/2006) che introduce “disposizioni correttive ed integrative al Dlgs. 19 agosto 2005 n. 192”, entrato in vigore l'8 ottobre 2005.
Il disegno di Legge Finanziaria 2007 introduce l'aumento della detrazione fiscale al 55 % delle spese affrontate per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, a condizione che il fabbisogno di energia conseguito sia inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori indicati dal Dlgs. 192/2005 (allegato C, comma 1, tabella 1).
La detrazione Irpef del 55%, in 3 anni e fino ad un massimo di 60.000 euro, è prevista per interventi che riguardano l'isolamento termico degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle finestre con infissi.
Sempre del 55%, ma con un tetto massimo di 30.000 euro, è la detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione, e di adeguamento della rete di distribuzione.
Lo schema di decreto che riscrive il Dlgs 192/2005 rende obbligatorio:
- solare termico per il riscaldamento dell'acqua sanitaria per una frazione pari ad almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda;
- installazione di un impianto fotovoltaico;
- sistemi schermanti esterni.
Anticipa inoltre al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico previsti per il 1° gennaio 2009.
Conferma infine l'obbligo della certificazione energetica degli edifici, già introdotto dal Dlgs 192/2005. In attesa che siano definite le Linee Guida – che, ricordiamo, dovrebbero essere diffuse entro la fine dell'anno - ammette la sostituzione temporanea della certificazione energetica con un “attestato di qualificazione” elaborato dal progettista o dal direttore dei lavori. |
Nuove
norme UE sull’efficienza energetica
Prevista
la “diagnosi energetica”, equivalente alla
certificazione sul rendimento energetico nell'edilizia
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11/05/2006 - L’Unione europea ha emanato la direttiva
2006/32 relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia
e ai servizi energetici. La nuova direttiva abroga la
93/76/CEE.
Gli articoli della direttiva sono preceduti da 33 “considerando”
che ricordano, tra le altre cose, gli impegni di Kyoto;
il contributo che un orientamento favorevole a tecnologie
più efficienti sotto il profilo energetico può dare all'innovazione
e alla competitività della Comunità, come sottolineato
nella strategia di Lisbona; il ruolo del settore pubblico
nell’applicazione di criteri di efficienza energetica
nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. |
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La direttiva ha lo scopo di migliorare l'efficienza degli
usi finali dell'energia sotto il profilo costi/benefici
negli Stati membri e si applica sia ai distributori di
energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle
società di vendita di energia, che agli utenti finali.
L’obiettivo nazionale di risparmio energetico è
fissato dalla UE al 9% entro il 2015.
Il settore pubblico deve contribuire a raggiungere gli
obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica
adottando accordi volontari o di altri strumenti orientati
al mercato, ad esempio certificati bianchi.
Inoltre, compatibilmente con la normativa nazionale e
comunitaria in materia di appalti pubblici, gli Stati
devono fare in modo che il settore pubblico utilizzi alcune
delle misure previste dall’allegato VI, quali i contratti
di rendimento energetico, l’acquisto di attrezzature e
veicoli con ridotto consumo energetico, l’obbligo di acquistare
edifici a basso consumo energetico.
Gli Stati devono pubblicare orientamenti in materia di
efficienza e risparmio energetico, che le PA possano utilizzare
come criteri di valutazione in sede di aggiudicazione
di appalti pubblici.
Gli Stati membri – prevede la direttiva – devono promuovere
la stipula di accordi volontari, l’implementazione di
sistemi di certificazione per i fornitori di servizi energetici,
di diagnosi energetiche e delle misure di miglioramento
dell'efficienza energetica.
La direttiva dispone che gli Stati assicurino la disponibilità
di efficaci sistemi di “diagnosi energetica”, definita
come procedura sistematica volta a fornire un'adeguata
conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio,
di un impianto industriale o di servizi, al fine di individuare
e quantificare le opportunità di risparmio energetico
sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai
risultati.
Tale diagnosi energetica è da considerarsi equivalente
alla certificazione di cui all'articolo 7 della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.
L’allegato III alla direttiva contiene alcuni esempi
di misure di miglioramento dell'efficienza energetica
in edilizia.
Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva entro
il 17 maggio 2008. |
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