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Il 30/06/2007 è stato firmato l'accordo per la commercializzazione in Europa Occidentale dei prodotti Alubond US, con la collaborazione del Gruppo CORUS e di AL Progetti per l'Italia.
 

 

È una piccola rivoluzione

E=-92% & "0" co2

Si tratta infatti della riduzione di fabbisogno di energia complessiva
di un edificio ad uso abitativo dopo un insieme di interventi che vanno dall’isolamento termico, al cambio delle vetrate, alla realizzazione di interventi per eliminare i ponti termici, all’installazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento tramite solare termico, fotovoltaico, biomassa e geotermico, vantando inoltre EMISSIONI ZERO DI CO2 NELL' ATMOSFERA!

“Risparmiare energia e ridurre l’inquinamento atmosferico non sono più una scelta, ma una vera necessità di vita”

Ma cos’è una “casa passiva“?

Un edificio con caratteristiche di particolare utilità che portano ad una riduzione del 92% dell’utilizzo energetico ed il raggiungimento di zero emissioni di C02 nell’atmosfera.

Gli interventi che hanno portato a tali risultati hanno riguardato i seguenti aspetti:

  • L’isolamento termico.
  • Interventi mirati alla riduzione ed eliminazione dei
    ponti termici su tutta la muratura e adiacente le forometrie (spallette, davanzali e cassonetti
    delle tapparelle) .
  • Il tetto isolato e ventilato.
  • Le vetrate e serramenti ad alte prestazioni certificate.
  • Il riscaldamento e raffrescamento: tramite sistemi radianti a basse temperature a soffitto e parete e sistema di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso con recuperatore di calore.
  • L'approvvigionacmento energetico: solare termico, fotovoltaico.
 

 

Dal 1 Febbraio 2007 il Serramentista che commercializzerà nel mercato europeo un serramento o una porta pedonale esterna, senza il requisito di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo, potrà apporre il marchio CE, in accordo alla direttiva europea 89/106/CE.
Dal 1 Febbraio 2009 il marchio diventerà obbligatorio.



30/11/2006 – Nel mese di ottobre il Governo ha approvato in via preliminare due provvedimenti che introducono disposizioni finalizzate a promuovere una politica volta al risparmio energetico in edilizia. Si tratta del disegno di Legge Finanziaria 2007, che introduce importanti novità in materia di agevolazioni fiscali per gli interventi finalizzati al miglioramento della efficienza energetica degli edifici. E dello schema di decreto legislativo (06/10/2006) che introduce “disposizioni correttive ed integrative al Dlgs. 19 agosto 2005 n. 192”, entrato in vigore l'8 ottobre 2005.

Il disegno di Legge Finanziaria 2007 introduce l'aumento della detrazione fiscale al 55 % delle spese affrontate per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, a condizione che il fabbisogno di energia conseguito sia inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori indicati dal Dlgs. 192/2005 (allegato C, comma 1, tabella 1).
La detrazione Irpef del 55%, in 3 anni e fino ad un massimo di 60.000 euro, è prevista per interventi che riguardano l'isolamento termico degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle finestre con infissi.
Sempre del 55%, ma con un tetto massimo di 30.000 euro, è la detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione, e di adeguamento della rete di distribuzione.

Lo schema di decreto che riscrive il Dlgs 192/2005 rende obbligatorio:
- solare termico per il riscaldamento dell'acqua sanitaria per una frazione pari ad almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda;
- installazione di un impianto fotovoltaico;
- sistemi schermanti esterni.

Anticipa inoltre al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico previsti per il 1° gennaio 2009.
Conferma infine l'obbligo della certificazione energetica degli edifici, già introdotto dal Dlgs 192/2005. In attesa che siano definite le Linee Guida – che, ricordiamo, dovrebbero essere diffuse entro la fine dell'anno - ammette la sostituzione temporanea della certificazione energetica con un “attestato di qualificazione” elaborato dal progettista o dal direttore dei lavori.




Nuove norme UE sull’efficienza energetica
Prevista la “diagnosi energetica”, equivalente alla certificazione sul rendimento energetico nell'edilizia
 
11/05/2006 - L’Unione europea ha emanato la direttiva 2006/32 relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e ai servizi energetici. La nuova direttiva abroga la 93/76/CEE.

Gli articoli della direttiva sono preceduti da 33 “considerando” che ricordano, tra le altre cose, gli impegni di Kyoto; il contributo che un orientamento favorevole a tecnologie più efficienti sotto il profilo energetico può dare all'innovazione e alla competitività della Comunità, come sottolineato nella strategia di Lisbona; il ruolo del settore pubblico nell’applicazione di criteri di efficienza energetica nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Stipiti telescopici

La direttiva ha lo scopo di migliorare l'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi/benefici negli Stati membri e si applica sia ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle società di vendita di energia, che agli utenti finali.

L’obiettivo nazionale di risparmio energetico è fissato dalla UE al 9% entro il 2015.

Il settore pubblico deve contribuire a raggiungere gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica adottando accordi volontari o di altri strumenti orientati al mercato, ad esempio certificati bianchi.

Inoltre, compatibilmente con la normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, gli Stati devono fare in modo che il settore pubblico utilizzi alcune delle misure previste dall’allegato VI, quali i contratti di rendimento energetico, l’acquisto di attrezzature e veicoli con ridotto consumo energetico, l’obbligo di acquistare edifici a basso consumo energetico.

Gli Stati devono pubblicare orientamenti in materia di efficienza e risparmio energetico, che le PA possano utilizzare come criteri di valutazione in sede di aggiudicazione di appalti pubblici.

Gli Stati membri – prevede la direttiva – devono promuovere la stipula di accordi volontari, l’implementazione di sistemi di certificazione per i fornitori di servizi energetici, di diagnosi energetiche e delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

La direttiva dispone che gli Stati assicurino la disponibilità di efficaci sistemi di “diagnosi energetica”, definita come procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio, di un impianto industriale o di servizi, al fine di individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati.

Tale diagnosi energetica è da considerarsi equivalente alla certificazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.

L’allegato III alla direttiva contiene alcuni esempi di misure di miglioramento dell'efficienza energetica in edilizia.

Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva entro il 17 maggio 2008.